Normativa comunitaria e internazionale

Normativa comunitaria

Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 febbraio 2014
Lotta alla violenza contro le donne Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne. (2013/2004(INL))

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014  nr. 2014/24/UE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

2013

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013  nr. 1381/2013
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020.

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2013  nr. 1291/2013
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE.

2012

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012  nr. 2012/29/UE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

2011

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011 nr. 2011/99/UE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo.

Decisione della Commissione del 10/8/2011 nr. 2011/502/UE
Decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta egli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE.

Risoluzione del Consiglio del 10/6/2011 nr. 2011/C187/01
Risoluzione del Consiglio relativa ad una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/4/2011 nr. 2011/36/UE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

2008

Decisione del Consiglio del 18/2/2008 nr. 2008/213/CE
Decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità ed alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia incluso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e che abroga la decisione 2006/56/CE.

Decisione del Consiglio del 18/2/2008 nr. 2008/210/CE
Decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità ed alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con l’Albania e che abroga la decisione 2006/54/CE.

2007

Trattato di Lisbona del 13/12/2007
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea.

Decisione del Consiglio del 12/2/2007   nr. 2007/126/GAI
Decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2913 il programma specifico “giustizia penale”, quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e giustizia.

Decisione del Consiglio del 12/2/2007  nr.  2007/125/GAI
Decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico “prevenzione e lotta contro la criminalità”,quale parte del programma generale sulla sicurezza e tutela della libertà.

2006

2006/618/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2006
Relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea.

GU L 262 del 22.9.2006, pagg. 44–50

2006/337/CE: Decisione della Commissione, del 19 aprile 2006
Adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato

GU L 125 del 12.5.2006, pagg. 25–30, GU L 118M dell’ 8.5.2007, pagg. 692–697 (MT)

2004

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2004
relativa all’indennizzo delle vittime di reato Obiettivo della presente direttiva è stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Il sistema dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti Si occupa delle vittime straniere dei reati di sfruttamento e traffico di persone indicando la necessità di prevedere per le vittime di tali reati apposito titolo di soggiorno. GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 3–3

2003

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003
Relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.
GU L 13 del 20.1.2004, pagg. 44–48

2002

2002/629/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 19 luglio 2002
Relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani.
GU L 203 dell’ 1.8.2002, pagg. 1–4 
Sostituita dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, n. 2011/36/UE.

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002
Modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
GU C 26 del 4.2.2003, pagg. 2–3

2001

Nella stessa prospettiva di un efficace orientamento programmatico della futura azione delle autorità governative a tutela delle vittime sembra muoversi la disposizione di cui all’articolo 10 della Decisione quadro assunta dal Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2001, nel prevedere la possibilità per gli Stati membri di “promuovere“ la mediazione quale ricerca di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, nell’ambito dei procedimenti penali avviati per quelle tipologie di reato dagli stessi ritenute idonee per questo tipo di misura (la cui attuazione, peraltro, é stata sensibilmente prolungata nel tempo, sino alla data limite del 22 marzo 2006). Anche tale attività non può tuttavia prescindere da un’attività di supporto della vittima, che contempli la preventiva elaborazione dei propri vissuti rispetto al reato subito (paura, rancore, smarrimento, angoscia e così via), nonché un accompagnamento durante il percorso di mediazione/riparazione.

Va segnalato inoltre che il Libro Verde sulla tutela delle vittime, pubblicato in data 28.09.2001 da parte del Consiglio Europeo, riconosce una competenza direttamente risarcitoria agli Stati in via sussidiaria nei confronti delle vittime di cui alla Convenzione Europea sulle vittime di reati violenti del 1983, che si trovino in stato di indigenza, o il cui reo non sia stato individuato. Peraltro l’Italia non ha stipulato tale convenzione, limitandosi a garantire un risarcimento esclusivamente alle vittime della criminalità organizzata, dell’estorsione, del racket e degli incidenti stradali.

2000

Regolamento del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I). Riguarda il riconoscimento reciproco in tutta Europa anche di quei dei provvidenti correlati alla vittimizzazione da consumerismo

1999

Le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999
Qui viene tra le altre cose sottolineato il bisogno necessità di elaborare norme minime per la tutela delle vittime di reato ma anche creare programmi nazionali per finanziare iniziative sulla tutela delle vittime della criminalità, sul loro accesso alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni.

1997

Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997

Il trattato di Amsterdam modifica alcune disposizioni del trattato sull’Unione europea, come pure dei trattati istitutivi delle Comunità europee e di alcuni atti connessi. In particolare trasferisce la cune materie nel primo pilastro comunitario lasciando tuttavia la materia della cooperazione in materia penale al cui interno sono ricomprese anche le norma sulle vittime nel terzo pilastro.

Normativa internazionale

2006

CONSEIL DE L’EUROPE – COMITE’ DES MINISTRES
Recommandation Rec(2006)8 
du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’assistance aux victimes d’infractions  (adoptée par le Comité des Ministres le 14 juin 2006, lors de la 967e réunion des Délégués des Ministres)

2002

La Risoluzione concernente i Piani d’azione per l’attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 56/261 del 31/01/2002 –. In tale risoluzione vengono recepiti i piani d’azione predisposti dalla Commissione per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni con gli Stati membri.

La risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale dell’ Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002. Qui si spingono gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa nonché ricerche, valutazioni e scambi di esperienze. Vengono date indicazioni in tal senso e si sottolinea l’utilità della giustizia riparativa ai fini della prevenzione della criminalità, della promozione dell’armonia sociale e dell’intervento a favore delle vittime, dei rei e delle comunità. La giustizia riparativa favorisce infatti un ritorno alla normalità e alla tranquillità per le vittime, una maggior responsabilizzazione e comprensione degli atti compiuti da parte dei colpevoli e una maggior consapevolezza delle cause della criminalità e dei modi per contrastarla da parte delle comunità.

2000

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.

Le vittime sono uno degli argomenti toccati da questo fondamentale convegno nel quale si definiscono più precisi strumenti alla lotta al crimine trasnazionale.

La Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti – Vienna 10-17 aprile 2000 Qui si sottolinea l’importanza dell’introduzione programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale e si incoraggiano le politiche di giustizia riparatrice.

La risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000.

Qui si presenta uno schema preliminare di dichiarazione dei principi di utilizzo dei programmi di giustizia riparativa a cui dovrebbero attenersi gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale.

La risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000. Si ribadiscono i contenuti della dichiarazione di Vienna, l’importanza dello sviluppo delle forme di mediazione, giustizia riparativa e dell’azione a favore delle vittime della criminalità.  La risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/60 del 04/07/2000 -. Circa l’attuazione degli impegni presi a Vienna.

1999

La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale dell’ Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999. Qui si raccomanda ulteriormente agli Stati membri l’utilizzo e lo sviluppo della mediazione e delle forme di giustizia riparativa in alternativa ai procedimenti formali di giustizia penale.

La raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999. Qui si indicano alcuni principi generali in tema di mediazione penale e si invitano gli Stati membri ad osservarli.

La Raccomandazione concernente il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(99)22 del 30/09/1999. Qui si indicano la mediazione vittima-delinquente e la compensazione della vittima come misure alternative alla detenzione.

1998

La Risoluzione sulla Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative dell’Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998 che raccomanda tra le altre cose l’uso della mediazione nelle controversie nonché l’uso delle forme di compensazione e riparazione civilistica in favore delle vittime.


1997


La Risoluzione sugli Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e
 norme dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1997/33 del 21/07/1997. Qui si ripropone la richiesta di prestare maggior attenzione alle vittime e alla loro assistenza e protezione.

1988

Consiglio d’Europa

Raccomandazione No. R (87) 21 del Comitato dei Ministri agli stati membri sull’assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione

1987

Consiglio d’Europa – Raccomandazione R (87) 21 sull’assistenza alle vittime . Stimolava l’offerta di servizi di assistenza immediata, la promozione di sforzi tesi al coordinamento dei servizi e l’incoraggiamento di esperimenti di mediazione.

1985

Raccomandazione R (85) 11 del 28/06/1985 del Consiglio d’Europa (sulla Posizione della Vittima nell’ambito del Processo Penale) prevedeva, tra l’altro, che si attribuisse al giudice la facoltà di obbligare il convenuto a risarcire la vittima e di subordinare al pagamento dell’indennizzo dovuto la possibilità di accordare al reo la libertà condizionata.

Raccomandazione R (85) 4 del Consiglio d’Europa (sulle vittime delle violenze in ambito familiare).
Si auspica l’adozione di forme di tutela per la vittime coniugando gli aspetti giuridici a quelli sociali. E’ possibile poi ritrovare una ulteriore cornice di riferimento nel dettato della Risoluzione 40/34 delle Nazioni Unite del 29/11/1985, che raccomanda di ricorrere a meccanismi informali di composizione delle vertenze, compresa la mediazione, quando ciò risulti idoneo per agevolare la conciliazione ed il risarcimento delle vittime.

Nazioni Unite – Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere (A/RES/40/34) del 29/11/1985.
Nella parte relativa alle vittime di reato, invita ad un trattamento rispettoso e compassionevole (compassionate) da parte della polizia e della magistratura, sottolineando l’importanza di fornire alla vittima informazioni, assistenza e risarcimento. Nel 1990 il Segretariato delle Nazioni unite fornì agli Stati membriuna serie di linee guida sull’applicazione e l’implementazione della Dichiarazione.

1983

La Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983

Qui si raccomanda l’attenzione all’aiuto alle vittime e lo sviluppo di una politica criminale attenta agli interessi e ai bisogni delle vittime.

Convenzione Europea sulla Vittime dei Reati Violenti del Consiglio Ministri della Comunità Europea – ETS n. 116 del 24/11/1983 – , in vigore dal 1988.
In essa l’idea del risarcimento assume il significato non tanto di un diritto in capo alla vittima, quanto di un interesse all’equità e alla solidarietà sociale.